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Introdotte nuove modalità sulle informazioni relative alla sorveglianza sanitaria, da fornire ai lavoratori, anche riguardo agli accertamenti nel periodo successivo alla cessazione dell’attività lavorativa
È stato pubblicato il D.Lgs. 1.06.2020, n. 44 “Attuazione della direttiva (UE) 2017/2398 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che modifica la direttiva 2004/37/CE del Consiglio, relativa
alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro.” (G.U. del 9.06, n. 145).
Principali novità
Nel merito il decreto in esame modifica il Dlgs 81/2008 relativamente a:
la sostituzione del comma 6 dell’art. 242, in tema di “Accertamenti sanitari e norme preventive e protettive specifiche”.
Il comma 6 dell’articolo è stato sostituito, per adempiere a quanto previsto dalla direttiva che prevede che “Il medico o l’autorità responsabile della sorveglianza sanitaria dei lavoratori può segnalare che la sorveglianza sanitaria debba proseguire al termine dell’esposizione per il periodo di tempo che ritiene necessario per proteggere la salute del lavoratore interessato”.
Come segnalato a suo tempo questa previsione risultava molto critica. A tal fine ricordiamo che c’è stato un lungo dibattito su questo tema e che il Parlamento europeo aveva chiesto
l’introduzione di una sorveglianza sanitaria “lungo tutto l’arco della vita” del lavoratore.
Nel dare attuazione alla direttiva, nel decreto legislativo in esame, è stata adottata la seguente formulazione che riprende, in parte, l’attuale comma 6: “Il medico competente fornisce ai lavoratori adeguate informazioni sulla sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, ove ne ricorrano le condizioni, segnala la necessità che la stessa prosegua anche dopo che è cessata l’esposizione, per il periodo di tempo che ritiene necessario per la tutela della salute del lavoratore interessato. Il medico competente fornisce, altresì, al lavoratore indicazioni riguardo all’opportunità di sottoporsi ad accertamenti sanitari, anche dopo la cessazione dell’attività lavorativa, sulla base dello stato di salute del medesimo e dell’evoluzione delle conoscenze scientifiche.”
Il testo del comma 6 del decreto legislativo in esame, quindi, prevede in particolare che, ove ne ricorrano le condizioni, il medico segnali la necessità che la sorveglianza sanitaria prosegua anche al termine dell’esposizione, per un periodo di tempo necessario, in linea con quanto previsto dalla direttiva. Riprende poi la previsione già presente nell’art. 242, comma 6 (ad oggi ancora vigente) del Dlgs 81/08 riguardo “all’opportunità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell’attività lavorativa”. Evidenziamo che nel fare riferimento, quindi, ad un momento successivo alla cessazione dell’attività lavorativa si parla di “accertamenti sanitari” e non di “sorveglianza” (come inizialmente proposto dal Ministero).
Particolarmente importante, inoltre, quanto si legge nella relazione di accompagnamento al Dlgs, in linea con le richieste dei datori di lavoro: “merita precisare che la sorveglianza sanitaria in corso di rapporto di lavoro resta a carico del datore di lavoro mentre gli accertamenti sanitari riferiti ad un momento successivo alla cessazione del rapporto di lavoro resteranno a carico del servizio sanitario nazionale”.
Evidenziamo ancora che il nuovo testo del comma 6, nella seconda parte, riguardo all’opportunità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell’attività lavorativa, prevede che il medico fornisca “indicazioni” e non “adeguate informazioni”, questo in analogia con quanto previsto dall’articolo 259 del Dlgs 81/08, in tema di amianto.
la sostituzione dell’allegato XLII “Elenco di sostanze, miscele e processi” per recepire l’inserimento del seguente punto 6 “lavori comportanti l’esposizione a polvere di silice cristallina respirabile generata da un procedimento di lavorazione.” Il Ministero del lavoro ha proposto, in fase di consultazione, l’inserimento di una nota (non presente nel testo in esame) al fine di chiarire il significato di “procedimento di lavorazione” che rischiava, a nostro avviso, di rendere eccessivamente ampio il campo di Applicazione della norma. Ad oggi il testo riprende letteralmente quanto previsto dalla direttiva. In tal senso evidenziamo che rimane aperto il problema interpretativo rispetto a cosa si intenda per “procedimento di lavorazione”. Sentiremo il
Ministero a questo proposito.
la sostituzione dell’allegato XLIII “Valori limite di esposizione professionale”, di seguito le principali modifiche:
  • inserimento di 11 nuovi agenti chimici e la modifica dei valori limite di esposizione di 2 agenti già presenti nell’allegato (polveri di legno duro e cloruro di vinile monomero)
  • modifica del valore limite di esposizione professionale delle polveri di legno duro da 5 mg/m3 a 2 mg/m3. Evidenziamo che è presente nel decreto in esame una misura transitoria (già prevista dalla direttiva) che prevede un valore limite pari a 3 mg/m3 fino al 17 gennaio 2023.
  • Inserimento del valore limite di esposizione professionale per la polvere di silice cristallina respirabile pari a 0.1 mg/m3.
  • Inserimento del valore limite di esposizione professionale per i composti del Cromo VI definiti cancerogeni, pari a 0.005 mg/m3.
  • Evidenziamo che sono state previste (come da direttiva), anche per tale agente, le seguenti misure transitorie:
  • fino al 17 gennaio 2025, il valore limite di esposizione professionale sarà di 0.010 mg/m3
  • fino al 17 gennaio 2025, il valore limite di esposizione professionale sarà di 0.025 mg/m3, per i procedimenti di saldatura o taglio al plasma o analoghi procedimenti di lavorazione che producono fumi.